Regolamento

La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, ai sensi del D.P.C.M. del 02.12.2019 n. 169, dal 5 febbraio 2020 è Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale, afferente alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore.
Essa è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del territorio e del suo sviluppo culturale. Persegue, quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione di tutte le collezioni e raccolte di beni culturali, anche non esposti, che afferiscono al suo patrimonio, quali beni mobili, immobili, storico-artistici, documentali, librari, multimediali, sia gestiti direttamente sia depositati presso altri enti, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini promuove la crescita culturale e contribuisce allo sviluppo sociale della comunità locale, ispirando la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità di rendiconto.
In particolare:
– tutela il patrimonio, mediante politiche di prevenzione, conservazione, restauro, manutenzione e digitalizzazione;
– cura la catalogazione delle proprie collezioni rendendola disponibile al pubblico;
– si pone come centro di produzione e promozione della ricerca, incoraggiando lo studio delle collezioni e dei beni che conserva, promuovendo la divulgazione attraverso la didattica, la formazione e la produzione editoriale; al medesimo fine realizza iniziative pubbliche (convegni, mostre, eventi, dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale) anche erogate a distanza;
– raccoglie, accresce, completa e valorizza le collezioni bibliografiche implementando l’offerta di servizi di informazione e circolazione dei documenti librari, anche in cooperazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale;
– gestisce la sicurezza e cura il miglioramento costante dei livelli di accessibilità;
– gestisce le risorse umane assegnate attuando ogni utile strategia per la messa in valore delle loro professionalità;
– gestisce le risorse finanziarie e strumentali adottando ogni utile iniziativa finalizzata alla migliore utilizzazione di esse per il corretto ed efficace svolgimento delle attività;
– gestisce in maniera diretta o indiretta i servizi museali da erogare nell’area monumentale;
– dà impulso all’attività di studio e di ricerca in materia di processi innovativi e di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
– assicura la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
– sviluppa la cooperazione internazionale mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni; – effettua azioni di reperimento fondi, promozione e servizi al pubblico.

TITOLO I – Servizi bibliotecari

Calendario e orari
ART. 1
I servizi bibliotecari sono assicurati al pubblico dal lunedì al venerdì, con accesso garantito dalle ore 9,00 alle ore 14,00, previa prenotazione, con consegna dei materiali entro le ore 13,30. I minori di sedici anni possono eccezionalmente accedere in gruppo se coordinati da insegnanti per visite guidate programmate, previa prenotazione.
La Biblioteca potrà occasionalmente rimanere aperta al pubblico per particolari iniziative culturali o necessità operative su disposizione del direttore.
Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, è disposta la chiusura al pubblico per due settimane, nel corso dell’anno, programmate tenendo conto del funzionamento delle altre strutture cittadine. In tale periodo, che potrà variare ogni anno in relazione alle specifiche esigenze e necessità del territorio, la Biblioteca assicura al pubblico, ad orario ridotto, il servizio informazioni.
ART. 2
Il calendario di apertura, gli orari dei servizi erogati e le modalità di prenotazione sono comunicati al Ministero della Cultura, che provvede all’aggiornamento delle pagine web dedicate sul sito www.beniculturali.it, attraverso la piattaforma Laravel, e al pubblico attraverso i canali ufficiali dell’Istituto (→ girolamini.cultura.gov.it). Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio al pubblico sarà tempestivamente comunicata. Solo in caso di grave urgente necessità, il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà autorizzare la chiusura della Biblioteca provvedendo immediatamente alla dovuta informazione al Ministero e al pubblico.

Modalità di accesso in Biblioteca
ART. 3
Per essere ammessi in Biblioteca è necessario:
a) avere sedici anni ed esibire a richiesta un documento di identità;
b) depositare libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni in genere, anche su supporto non cartaceo;
c) prenotare l’accesso via mail all’indirizzo istituzionale bcm-gir@beniculturali.it o attraverso canali alternativi che saranno oggetto di costante aggiornamento.
L’utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l’uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente regolamento. In particolare, è rigorosamente vietato:
a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell’Istituto;
b) fare segni o scrivere anche a matita su libri e documenti della Biblioteca;
c) disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;
d) fumare;
e) accedere negli uffici e nei locali non aperti al pubblico;
f) accedere ai depositi ed ai magazzini librari senza autorizzazione. La stessa può essere concessa per
motivi di comprovata necessità correlata allo studio.
ART. 4
È consentito introdurre in Biblioteca:
a) computer portatili, purché ad alimentazione autonoma;
b) macchine fotografiche, purché ad alimentazione autonoma e per gli usi consentiti e autorizzati;
c) telefoni cellulari, unicamente per scattare fotografie a bassa risoluzione, previa autorizzazione di un
funzionario.
ART. 5
Prima di uscire dalla Biblioteca l’utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura; gli addetti alla vigilanza sono autorizzati a controllare borse, cartelle e portadocumenti del lettore che non siano stati depositati all’ingresso. Gli addetti alla vigilanza sono tenuti a verificare che i contenitori di computer portatili, attrezzature fotografiche e similari non contengano documenti o oggetti della Biblioteca.
ART. 6
Sanzioni: Il direttore può escludere dalla Biblioteca per un periodo di tempo da sei mesi a due anni chi trasgredisce le norme del presente regolamento o del D.P.R. 417/95, secondo le procedure previste dall’art. 41 del D.P.R. 417/95.

Servizi al Pubblico – Informazioni bibliografiche (in presenza e da remoto)
ART.7
L’Ufficio Patrimonio Bibliografico è distinto in quattro sezioni, per meglio rispondere alle esigenze di informazione sui servizi e di orientamento degli utenti:
1. manoscritti e rari;
2. libro antico;
3. libro moderno;
4. materiale musicale manoscritto e a stampa.
Fornisce informazioni di carattere generale sull’uso della Biblioteca e dei suoi strumenti, in particolare sulle raccolte e i servizi offerti dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini. Fornisce assistenza ai lettori e indirizza gli utenti nelle loro ricerche e nei loro studi. Evade richieste di informazioni inoltrate via posta e posta elettronica. Accoglie suggerimenti, richieste e segnalazioni di eventuali disservizi da parte dell’utenza. Organizza, di concerto con le sezioni interessate, che ne cureranno lo svolgimento, visite specialistiche di studiosi e di gruppi universitari.

Servizi al Pubblico – Consultazione in presenza
ART.8
L’Ufficio Patrimonio bibliografico assicura i sottoindicati servizi:
1. Consultazione opere manoscritte;
2. Consultazione carteggi;
3. Consultazione incunaboli;
4. Consultazione opere rare sec. XVI – XX;
5. Consultazione cartografia;
6. Consultazione legature di pregio;
7. Consultazione libri moderni e nuove acquisizioni
Per la consultazione delle categorie da 1 a 6 è richiesta la lettera di presentazione di un docente universitario italiano o straniero o del responsabile di un ente qualificato italiano o straniero, rilasciata su carta intestata dell’Istituto, che attesti la peculiarità degli intenti culturali del richiedente che, a sua volta, compilerà una richiesta di ammissione alla Biblioteca, specificando l’argomento della ricerca, le finalità della medesima e la tipologia di materiale richiesto.
Si accetta l’esplicita dichiarazione sottoscritta direttamente dallo studioso, purché circoscritta a campi di studio ben precisi, in cui siano specificati l’argomento della ricerca, lo scopo della medesima, la tipologia del materiale richiesto. Lo studioso fornirà adeguate e precise informazioni scritte sull’istituto, l’ente, l’organismo di ricerca a cui fa riferimento, documentandone l’appartenenza con attestati (tessere, lettere, altro). Il funzionario responsabile, delegato in ciò dal direttore, autorizza la consultazione delle opere che riguardano espressamente gli interessi dello studioso.
I manoscritti e i documenti rari e di pregio vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio e vengono consultati nelle sale appositamente riservate sotto stretta sorveglianza degli addetti.
Il materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia. In ogni caso l’utente deve effettuare la consultazione sui tavoli appositamente riservati e riconsegnare all’assistente il documento avuto in lettura ogni volta che si allontani dalla sala anche per breve tempo.
Le carte sciolte in originale sono considerate documento compiuto e vengono date in lettura una per volta, fatta salva la possibilità di prenotarne altre per un massimo di cinque.
Al fine di tutelare il patrimonio documentale e bibliografico, qualora la Biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve tendenzialmente essere data in lettura in sostituzione dell’originale, a meno che l’utente non dimostri la reale necessità di servirsi
dell’originale medesimo.
Per la consultazione dei libri moderni e delle nuove acquisizioni possono essere richiesti contemporaneamente in lettura fino ad un massimo di cinque monografie moderne e sei periodici (per un massimo di due riviste, due giornali e due microfilm). I documenti richiesti in lettura possono essere lasciati in deposito per cinque giorni a partire dal giorno successivo alla consegna dei documenti, fino ad un massimo di cinque documenti. Il deposito può essere rinnovato dal lettore in assenza di prenotazioni del documento da parte di altri utenti.
Al momento, e fino alla fine dei lavori di restauro della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, non è attivo il servizio di prestito.
ART.9
1) Servizi al Pubblico – Riproduzioni
Concessione di diritti di riproduzione – Riproduzioni per uso personale (anche da remoto)
a) Sono libere le riproduzioni di beni bibliografici, per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro (art. 108, comma 3 bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto nell’ordinamento dall’art. 12, comma 3, letto a), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106).
b) La libera riproduzione è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, (art. 108, comma 3 bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall’art. 1, comma 171, letto b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124).
c) Il rispetto della normativa sul diritto d’autore nella riproduzione di beni bibliografici deve essere attestato dall’interessato mediante consegna alla Biblioteca di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
d) La libera riproduzione si attua esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi. È altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. La pubblicazione tirata in più di 2000 esemplari, o il cui prezzo di copertina superi €. 77,5, è considerata a scopo di lucro.
e) Gli utenti che consultano documenti della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini e a cui è stata consentita la riproduzione con mezzi propri nei limiti delle leggi vigenti e di questo regolamento, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzeranno i mezzi indicati dall’amministrazione per il posizionamento e l’apertura delle opere, adeguando la ripresa a quanto verrà suggerito dall’assistente di sala, evitando di disturbare gli altri utenti con comportamenti non adatti.
f) È consentita la riproduzione di spartiti musicali previa sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e comunque esclusivamente per uso personale e di ricerca e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi sul diritto d’autore di cui alla L. 633/1941, come modificata dal D.Lgs. 68/2003, e dalle norme sulla riproducibilità dei beni bibliografici di cui all’art. 108 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche.
g) Previo pagamento di una quota fissa per diritti di segreteria come da tariffario approvato e allegato al presente regolamento, l’Ufficio Patrimonio bibliografico provvede alle riproduzioni richieste da remoto, per uso personale, per motivi di studio e senza scopo di lucro.

2) Concessione di diritti di riproduzione – Riproduzioni per pubblicazione a scopo di lucro
a) L’autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all’atto della richiesta, sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa. La concessione è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Il destinatario dell’autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all’atto della concessione.
b) L’autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonché di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.
c) Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
d) I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini secondo il tariffario approvato e allegato al presente regolamento che tiene conto dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
e) Il richiedente ha l’obbligo di depositare un originale delle riproduzioni effettuate nella massima risoluzione esistente, oltre a copia del prodotto realizzato. La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attività (di riproduzione e di eventuale diffusione e distribuzione al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari.
f) Previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel tariffario approvato e allegato al presente regolamento, l’Ufficio Patrimonio bibliografico provvede alle riproduzioni richieste anche da remoto a scopo di lucro.

Servizi al Pubblico – Prestito di beni bibliografici per mostre
ART. 10
Il prestito di beni bibliografici in occasione di mostre è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità e la circolazione di documenti e libri a livello locale, nazionale ed internazionale; andrà attentamente valutato con il Comitato Scientifico in relazione alla validità scientifica delle esigenze e del progetto del richiedente”.
ART. 11
1. La richiesta in prestito di documenti e libri per mostre è regolata da apposita normativa e gestita dall’Ufficio Patrimonio Bibliografico e dall’Ufficio Mostre e Concessioni della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini.
2. La richiesta di prestito dovrà pervenire non meno di quattro mesi prima della data di inaugurazione della mostra, al fine di agevolare e rendere più rapido l’iter autorizzativo.
3. Una stessa opera non potrà essere concessa in prestito per mostre che si svolgono a breve distanza di tempo.
4. Per la tutela del materiale bibliografico, questo non potrà essere esposto per più di tre mesi consecutivi.
5. Per la compilazione della scheda di movimento del bene culturale per la necessaria approvazione della superiore Direzione generale, la richiesta di prestito dovrà essere corredata di tutte le informazioni indispensabili per la corretta valutazione del
prestito (ambiente di conservazione dell’opera durante l’esposizione, condizioni microclimatiche, modalità di esposizione – leggio, apertura, lux, ecc.).
6. Per opere di elevato valore assicurativo, pari o superiore a euro 300.000,00, la Biblioteca non potrà concedere il prestito in mancanza di una copia di sicurezza e la richiesta verrà sottoposta all’approvazione del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche.
7. Le Compagnie assicuratrici avranno l’obbligo di sottoscrivere il documento di assicurazione della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini nel quale sono indicate le specifiche clausole, da considerare parte integrante della polizza assicurativa e senza il quale non sarà possibile procedere con la concessione del prestito.
8. Le opere potranno essere fotografate solo su autorizzazione scritta della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, che dovrà ricevere almeno n. 3 cataloghi della mostra.
9. Tra gli enti prestatori si richiede che venga citata la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, l’Ufficio Patrimonio Bibliografico (specificandone la sezione: “manoscritti e rari” e “libro moderno”; “libro antico” e “materiale musicale manoscritto e a stampa”) e l’Ufficio Mostre e Prestiti della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini. Tutte le spese sono a carico dell’Ente organizzatore della mostra che, sottoscrivendo il regolamento inviato con la nota autorizzativa al prestito, si impegna al rispetto delle clausole elencate.

TITOLO II – Servizi museali

Calendari e orari
ART. 12
La fruizione degli spazi monumentali sarà regolata tenendo conto del progressivo avanzamento dei cantieri, attraverso un sistema di prenotazioni obbligatorie studiato per evitare interferenze con i servizi bibliotecari. Sarà concentrato prevalentemente nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Servizi al pubblico – Prestito di beni storico-artistici per finalità culturali
ART. 13
Il prestito di opere d’arte è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità e la circolazione di opere e beni culturali in occasione di mostre o esposizioni temporanee in Italia e all’estero; andrà attentamente valutato con il Comitato Scientifico anzitutto in relazione all’integrità, anche conservativa, dei contesti e alla validità scientifica delle esigenze e del progetto del richiedente.
ART. 14
1. La concessione del prestito di opere d’arte è regolata da apposita normativa, ai sensi delle circolari
n. 3/2017 e n. 29/2019 della Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e gestita dall’Ufficio Mostre e Concessioni della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini.
2. La richiesta di prestito dovrà pervenire non meno di sei mesi prima della data di inaugurazione della mostra, al fine di agevolare e rendere più rapido l’iter autorizzativo.
3. Le opere potranno essere consegnate non prima di 10 giorni dalla data di inaugurazione della mostra e dovranno essere riconsegnate alla sede di pertinenza subito dopo la chiusura della manifestazione, salvo accordi specifici. Ogni eventuale prolungamento del prestito, in caso di proroga della mostra, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione.
4. Le opere concesse in prestito dovranno essere assicurate da Compagnie di primaria importanza o, in casi eccezionali, con indennità governativa. Le polizze dovranno comprendere la formula “da chiodo a chiodo” del tipo più estensivo in uso, e dovranno essere comprensive delle seguenti garanzie: valore accettato; furto con destrezza; atti vandalici terroristici; atti di guerra non dichiarata; eventi socio-politici; variazioni termo-climatiche; vizio e difetto di imballaggio; guerre (come da IWC); colpa grave dell’Assicurato; dolo e colpa grave; catastrofi naturali; deprezzamento al 100%; rinuncia alla rivalsa verso i trasportatori, gli imballatori vettori e loro corrispondenti. Le polizze dovranno pervenire in originale 10 giorni prima della partenza delle opere, assieme al testo integrale delle clausole assicurative previste dal contratto.
5. Le opere non dovranno subire nessun intervento di restauro, se non concordato, e dovranno essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra, che dovranno presentare i seguenti requisiti: – temperatura non inferiore ai 19°C e non superiore a 24°C; – umidità relativa tra 50% e il 60%; – luminosità non superiore a 50-55 lux, per opere molto sensibili (disegni e acquerelli), e di 150 lux, per i dipinti; – presenza nei locali della mostra di dispositivi antincendio ed antifurto; – guardiania diurna e notturna. I particolari montaggi delle opere, come cornici, vetri, basi etc. non dovranno essere tolti o manomessi per nessuna ragione. Le opere dovranno essere esposte con le indicazioni di appartenenza indicate dalla Direzione.
6. Le opere potranno essere fotografate solo su autorizzazione scritta della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, che dovrà ricevere almeno n. 3 cataloghi della mostra.
7. Tra gli enti prestatori si richiede che venga citata la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini e l’Ufficio Mostre e Prestiti della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini. Tutte le spese sono a carico dell’Ente organizzatore della mostra che, sottoscrivendo il regolamento inviato con la nota autorizzativa al prestito, si impegna al rispetto delle clausole elencate.

Concessione degli spazi per iniziative con finalità esclusivamente culturali
ART. 15
Il direttore può concedere, ai sensi della normativa vigente, l’uso degli spazi della Biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati dietro corresponsione di un canone secondo l’allegato tariffario.
La Direzione della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini si riserva di valutare la compatibilità delle attività previste dal Richiedente negli spazi individuati con la loro destinazione culturale, anche sul piano del decoro, della qualità e in relazione alla storia e alla missione dell’Istituto, e, acquisito il parere degli organi collegiali, decidere conseguentemente in ordine alla concessione o meno degli spazi. Sono in ogni caso escluse le manifestazioni organizzate da movimenti e partiti politici e ogni manifestazione di tipo elettorale o con finalità esclusivamente commerciali.

Concessione degli spazi per riprese fotografiche, televisive, cinematografiche e per la realizzazione di prodotti multimediali
ART.16
1. La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini autorizza le riprese fotografiche negli spazi interni liberamente accessibili al pubblico nel rigoroso rispetto dell’articolo 10 del Codice Civile (Abuso dell’immagine altrui), dell’articolo n. 96 della L. 633/41 e s.m.i., del RGPD europeo (Regolamento Generale
di Protezione dei Dati) – 679/2016 e in ottemperanza al decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito dalla Legge 29 Luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo art. 12, c.3, lettera b)”.
2. Le riprese televisive, cinematografiche o in ogni caso video, anche per la preparazione di prodotti multimediali, nonché le riprese fotografiche realizzate con stativi o treppiedi sono sempre soggette ad autorizzazione e alla corresponsione di un canone secondo l’allegato tariffario, fatti salvi, relativamente al canone, i casi previsti dall’accordo quadro tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la RAI- Radiotelevisione Italiana, sottoscritto il 7 marzo 2018, finché vigente.

Disposizioni finali
ART. 17
Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
1. condizioni prestito beni librari
2. condizioni prestito opere d’arte/2bis. condizioni prestito opere d’arte all’estero
3. tariffario riproduzioni
4. tariffario concessioni
5. tariffario riprese

Per il regolamento completo, comprensivo degli allegati, si rimanda al Decreto n. 1 del 03.02.2022.