RIPRODUZIONI PER USO PERSONALE (anche da remoto)
Sono libere le riproduzioni di beni bibliografici, per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro (art. 108, comma 3 bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto nell’ordinamento dall’art. 12, comma 3, letto a), del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106).
La libera riproduzione è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, (art. 108, comma 3 bis, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così modificato dall’art. 1, comma 171, letto b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124). Il rispetto della normativa sul diritto d’autore nella riproduzione di beni bibliografici deve essere attestato dall’interessato mediante consegna alla Biblioteca di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La libera riproduzione si attua esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi.
È altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. La pubblicazione tirata in più di 2000 esemplari, o il cui prezzo di copertina superi €. 77,5, è considerata a scopo di lucro.
Gli utenti che consultano documenti della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini e a cui è stata consentita la riproduzione con mezzi propri nei limiti delle leggi vigenti e di questo regolamento, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzeranno i mezzi indicati dall’amministrazione per il posizionamento e l’apertura delle opere, adeguando la ripresa a quanto verrà suggerito dall’assistente di sala, evitando di disturbare gli altri utenti con comportamenti non adatti.
È consentita la riproduzione di spartiti musicali previa sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e comunque esclusivamente per uso personale e di ricerca e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi sul diritto d’autore di cui alla L. 633/1941, come modificata dal D.Lgs. 68/2003, e dalle norme sulla riproducibilità dei beni bibliografici di cui all’art. 108 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche.
Previo pagamento di una quota fissa per diritti di segreteria come da tariffario approvato e allegato al regolamento, l’Ufficio Patrimonio bibliografico provvede alle riproduzioni richieste da remoto, per uso personale, per motivi di studio e senza scopo di lucro.
RIPRODUZIONI PER PUBBLICAZIONE A SCOPO DI LUCRO
L’autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all’atto della richiesta, sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa. La concessione è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Il destinatario dell’autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all’atto della concessione.
L’autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonché di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.
Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini secondo il tariffario approvato e allegato al presente regolamento che tiene conto dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
Il richiedente ha l’obbligo di depositare un originale delle riproduzioni effettuate nella massima risoluzione esistente, oltre a copia del prodotto realizzato. La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attività (di riproduzione e di eventuale diffusione e distribuzione al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari.
Previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel tariffario approvato e allegato al regolamento, l’Ufficio Patrimonio bibliografico provvede alle riproduzioni richieste anche da remoto a scopo di lucro.